Revenge porn, la colpa delle piattaforme

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Gli atti di violenza sessuale non sono purtroppo una novità. Più recente è invece il diffuso uso del Web, come ci dimostra il caso dei forum pornografici italiani che Scomodo ha raccontato nell’inchiesta «Phica.net, la zona grigia del revenge porn». Internet ha infatti ampliato le possibilità di commettere abusi e ridotto la capacità delle vittime di sottrarsi alle violenze. In questo modo, riprovevoli pratiche già molto comuni, hanno trovato la loro versione digitale, se possibile ancora più subdola e incontrollabile. Alle molestie sessuali subite fisicamente si aggiungono molestie online, veicolate da messaggi o commenti sessualmente espliciti non richiesti. Internet ha poi permesso l’esplosione di un altro fenomeno, estremamente variegato, la pornografia non consensuale. Questo termine include tutti i casi in cui vengono diffuse fotografie o video di altre persone durante momenti intimi o rapporti sessuali, senza il consenso di queste ultime. Sono molteplici i canali attraverso cui queste immagini vengono fatte circolare: pubblicate sui profili social delle persone rappresentate, inviate a amici, conoscenti, colleghi della vittima, condivise su forum oppure su chat di piattaforme come Telegram e WhatsApp. Scomodo ha già affrontato la tematica della violenza su Telegram, esplosa durante i primi mesi della pandemia, nell’articolo «Ma ti conosco? Storie di violenze troppo comuni per essere raccontate ma troppo moleste da essere vissute».

Quasi sempre, a lanciare in pasto alla rete e ai suoi utenti questi contenuti sono persone conosciute e vicine, spesso gli ex partner. Il revenge porn, in particolare, è la massima espressione della violenza digitale esercitata dall’ex, che condivide per vendetta le immagini raccolte durante la relazione o di cui si è appropriato illecitamente. Il voyeurismo non consensuale, ovvero il provare piacere nel guardare contenuti intimi di altre persone, senza aver avuto il permesso, costituisce l’altra faccia della stessa medaglia. Infatti, frequentare siti web che pubblicano materiale pornografico ottenuto senza il consenso di chi è rappresentato o ripreso, significa partecipare all’atto di violenza sessuale digitale. Secondo la ricerca sulla violenza virtuale realizzata dall’Istituto Europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE, 2017) il 90% delle vittime di pornografia non consensuale sono donne, e il dato è in crescita. Nonostante la legislazione nazionale e internazionale stia muovendo i primi passi, con ritardo, verso il riconoscimento di questa categoria di reati, mancano ancora i necessari strumenti di sensibilizzazione, prevenzione, protezione e supporto alle vittime.

Le difficoltà nella legislazione

La crescente diffusione di Internet e dei social ha comportato dunque la necessità di elaborare delle normative ad hoc. In Italia, una prima forma di regolamentazione riguardo il caso specifico del revenge porn, si è avuta solamente a partire dal 2019, con la legge 69/2019 all’art. 10, e con l’art. 612 ter del Codice Penale in materia di «diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti». Il caso del voyeurismo, invece, è stato trattato dalla Corte di Cassazione in una sentenza del 2018: l’imputato era stato inizialmente accusato per aver compiuto atti di autoerotismo in presenza della vittima, costretta ad assistervi con violenza e minaccia. La Cassazione ha dovuto eseguire in questo caso una scissione tra ciò che è considerato violenza sessuale, che in sé richiede di «compiere o subire atti sessuali», e la semplice violazione della libertà morale come è avvenuto in questo caso e nei medesimi casi di voyeurismo. Da questa pronuncia si può ben capire da cosa derivi la mancanza di normative che abbiano ad oggetto casi di voyeurismo non consensuale. Se, ad esempio, il voyeur si limita a sbirciare, senza che effettui alcuna registrazione, un rapporto sessuale consumato in un luogo pubblico, proprio perché in questo caso c’è l’accettazione implicita del rischio di essere osservati, non potrà essere perseguito dalla legge.

Di opinione diversa il Regno Unito, che ha addirittura elaborato un nuovo reato, riconducibile al voyeurismo: l’upskirting, cioè la ripresa che avviene dal basso, della parte inferiore di una donna che indossa una gonna, inquadrando nello specifico la biancheria intima. Il partito laburista ha appoggiato la petizione presentata da Gina Martin, vittima nell’agosto 2017 di questa pratica. Gina ha raccolto oltre 58.000 firme per rendere illegale l’upskirting ai sensi della legge sui reati sessuali. Anche negli Stati Uniti il fenomeno del voyeurismo è perseguito dalla legge. L’esigenza di una tale disciplina era nata, come in Inghilterra, da un caso che aveva sconvolto il paese. Nel 2003 il New York Times aveva raccontato la storia di Stephanie Fuller, una giovane donna che aveva preso in affitto un appartamento. Dopo tre mesi aveva scoperto che il proprietario, al momento della stipula del contratto, aveva fatto installare delle telecamere nascoste nella camera da letto della donna. Da quel momento negli Stati Uniti si parlò della “Legge di Stephanie”, il cui intento era quello di ovviare a una nuova forma di crimine sessuale, da molti considerato come una forma di stupro indiretto.

Internet capro espiatorio?

Il rapporto fra la diffusione di pornografia non consensuale e il proliferare di piattaforme digitali è, come abbiamo visto, molto forte. Come sottolinea Silvia Semenzin, ricercatrice in Sociologia Digitale all’Università Statale di Milano e attivista per i diritti umani digitali, «alcune forme di umiliazione tramite immagine sono sempre esistite, ma è proprio con l’arrivo di Internet che si è venuto a creare un fenomeno estremamente violento e massivo. Da una parte, perché c’è stata un’espansione immensa della produzione e diffusione di immagini, dall’altra, perché non abbiamo ancora il controllo su ciò che su Internet può diventare virale. È il modo stesso in cui è costruita la sfera online che ha consentito (e consente) il diffondersi di tale violenza». Il Web ha fatto da cassa di risonanza per questi fenomeni, ma non bisogna considerare Internet l’unico “capro espiatorio”. «Ogni problematica che emerge dal Web – prosegue Semenzin – si lega a problemi preesistenti nella struttura socio-culturale. In questo caso, considerando che la diffusione non consensuale di materiale intimo tocca al 90% le donne, il fattore responsabile principale è la violenza contro le donne, un fenomeno che con Internet si è amplificato e diffuso, oltre a diventare più visibile. Altri fattori culturali riguardano un puritarismo ancora imperante nei confronti della nudità (che spinge quindi ad utilizzare foto intime altrui allo scopo di umiliare) e la scarsa educazione verso l’uso di tecnologia digitale (che non insegna a capire che la violenza digitale è a tutti gli effetti reale)».

Recentemente si è discusso dell’inserimento dell’educazione sessuale nelle scuole, che sarebbe un primo passo concreto per contrastare l’aumento della condivisione di materiale intimo senza consenso. I dati statistici, infatti, dicono che l’età di primo approccio al mondo della pornografia online si è notevolmente abbassata, e che i giovani spesso non hanno la percezione di come questo materiale, se reso pubblico, può danneggiare la sfera affettiva e psicologica di una persona anche a distanza di anni. «Il problema – secondo Semenzin – di certo non si risolve criminalizzando la sessualità digitale e l’uso di tecnologia a scopo di intimità. Il sexting e il cybersex in senso più ampio sono risultati naturali dell’evoluzione della socialità impulsata da Internet e va quindi accettato e compreso che le tecnologie digitali si utilizzano anche per fare sesso. Ciò non significa negare che esistano dei rischi, ma proprio perché questo fenomeno esiste ed è in continua espansione vanno trovate alternative per sensibilizzare il più possibile ad un uso consapevole. Dall’altro lato, anche una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme digitali è necessaria, perché le piattaforme stesse diventano mediatrici di violenza e spesso se ne lavano le mani».

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